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Crescono le adesioni all'iniziativa del Comitato, LA LOCALIZZAZIONE DELLA ITALCEMENTI DAL
comitatocittadin...
messaggio 7/2/2007 - 18:24
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[B]LE ADESIONI ALL'INIZIATIVA PER DELOCALIZZARE LA ITALCEMENTI DI ISOLA DELLE FEMMINE [/B]






[B]SALE LA PROTESTA PER DELOCALIZZARE LA ITALCEMENTI DI ISOLA DELLE FEMMINE [/B]

Italcementi di Isola delle Femmine , torre di 100 metri

Il Comune di Isola: va spostata

Nuovo impianto e polemiche. “Serve ad abbattere le emissioni”

Sindaco e associazioni: “Lontano Dal paese”.

Azienda possibilista


ISOLA DELLE FEMMINE, (ima] La nuova torre di cento metri d’altezza che Italcementi vuole costruire nello stabili
mento di Isola sta provocando allarme.
Associazioni e Comune marcano da vicino la società bergamasca, che ha sedi in tutt’Italia, per chiedere la delocalizzazione del nuovo forno e quindi della torre.
Uno spostamento di poche centinaia di metri dal centro abitato, ai piedi della montagna nei cui pressi c’è una cava.
Una proposta che, se accolta dall’azienda, renderebbe la stessa collettività meno ostile all’ammodernamento del ciclo di produzione. La prima sede ufficiale per presentare questa proposta è stata la prima riunione della conferenza dei servizi convocata dall’assessorato al Territorio per rilasciare l’Autorizzazione integrala ambientale (AÌa).
Un via libera per consentire all’industria di realizzare il nuovo impianto, come già fatto a Calusco d’Adda. «Noi non siamo contro la torre che come ci assicurano! tecnici dell’Italcementi abbatterebbe di molto le emissioni in aria.
Il nuovo forno consente infatti un consumo più basso di energia termica e quindi l’impiego di una minore quantità di combustibili - dice il sindaco Caspare Portobello -.
Quello che emerge dagli incontri con cittadini e associazioni è che si è tutti contro il luogo scelto nel progetto per realizzare la torre, alta cento metri con una base di 40 per 40.
Avete idea di cosa significa una simile struttura a due passi da alberghi e non distante dal mare?”.
Sulla stessa linea rappresentanti di associazioni come Isola Pulita e Mare Pulito.
«Non siamo contro il nuovo impianto se ciò significa un abbattimento delle emissioni- afferma Mario Ajello-.
Ciò che decidiamo è la delocalizazione della torre. Dal momento che si parla di un investimento di 100 milioni di euro mi sembra che si possa trovare una soluzione per assicurare una convivenza serena tra noi e Italcementi».
Per Giuseppe Ciampolillo di Isola Pulita è necessario saperne di più prima di qualsiasi via libera. Non solo, ma la condizione essenziale è la delocalizzazione dell’ impianto.
Per questo Isola Pulita si è fatta promotrice di un’interrogazione presentata dal senatore Tommaso Sodano.
L’azienda si mostra dal canto suo possibilista. «Siamo agli inizi del nostro iter che abbiamo avviato proprio in questi giorni.
Il progetto di ammodernamento dell’impianto ha un’importante valenza ambientale - dicono dall’azienda -. Il confronto con il territorio è continuo e avremo modo di affrontare tutti i suggerimenti che ci saranno sottoposti per una corretta vantazione, ambientale, tecnica ed economica».



Giornale di Sicilia 6.2.07

Comitato Cittadino Isola Pulita

Labels: COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DELOCALIZZAZIONE


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Comitato Cittadino Isola Pulita
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Coordinamento Comitati Cittadini Siciliani
Registrato 19.1.07 Protocollo 2007001030, n° progressivo 2007000376
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comitatocittadin...
messaggio 24/2/2007 - 23:34
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IMPATTO AMBIENTALE NORME TECNICHE

NORME TECNICHE PER LA REDAZIONE DEGLI STUDI DI IMPATTO AMBIENTALE
TESTO VIGENTE
Dpcm 27 dicembre 1988 - Testo vigente
(Gazzetta ufficiale 5 gennaio 1989 n. 4)

Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione
del giudizio di compatibilità di cui all'articolo 6, legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'articolo 3 del Dpcm 10 agosto 1988, n. 377

Introduzione
Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Documentazione degli studi di impatto
Articolo 3 - Quadro di riferimento programmatico
Articolo 4 - Quadro di riferimento progettuale
Articolo 5 - Quadro di riferimento ambientale
Articolo 6 - Istruttoria
Articolo 7 - Requisiti di trasparenza del procedimento ed atti successivi
Articolo 8 - Disposizioni attuative del Dpcm 10 agosto 1988, n. 377
Articolo 9 - Entrata in vigore
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto l'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
Visto l'articolo 3 del Dpcm 10 agosto 1988, n. 377;
Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n.85/337 del 27 giugno 1985,
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
Sentito il comitato scientifico di cui all'articolo 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1988;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, il quale ha acquisito il concerto dei Ministri competenti;
Decreta:
Articolo 1 - Finalità
1. Per tutte le categorie di opere di cui all'articolo 1 del Dpcm 10 agosto 1988, n. 377, sono adottate le seguenti norme tecniche integrative che definiscono:
a) i contenuti degli studi di impatto ambientale e la loro articolazione, la documentazione relativa, l'attività istruttoria ed i criteri di formulazione del giudizio di compatibilità;
b) le componenti ed i fattori ambientali (allegato I);
c) le caratterizzazioni delle componenti e dei fattori ambientali e le relazioni tra questi esistenti per l'analisi e la valutazione del sistema ambientale (allegato II);
d) i criteri peculiari da applicare nella redazione degli studi in relazione alla specifica tipologia di ciascuna categoria di opere (allegato III);
e) le procedure da applicare per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas (allegato IV).
2. Il giudizio di compatibilità ambientale è reso, tenuto conto degli studi effettuati dal committente, previa valutazione degli e ffetti dell'opera sul sistema ambientale con riferimento a componenti, fattori, relazioni tra essi esistenti, stato di qualità dell'area interessata.
3. Lo studio di impatto ambientale dell'opera è redatto conformemente alle prescrizioni relative ai quadri di riferimento programmatico, progettuale ed ambientale ed in funzione della conseguente attività istruttoria della Pubblica amministrazione.
4. Le presenti norme tecniche integrano le prescrizioni di cui all'articolo 2, comma 3, ed all'articolo 6 del Dpcm 10 agosto 1988, n. 377.
Articolo 2 - Documentazione degli studi di impatto
1. Il committente è tenuto ad allegare alla domanda di pronuncia sulla compatibilità
ambientale, in tre copie al Ministero dell'ambiente e due rispettivamente al Ministero per i beni culturali e ambientali ed alla Regione interessata, i seguenti atti:
a) lo studio di impatto ambientale articolato secondo i quadri di riferimento di cui ai successivi articoli, ivi comprese le caratterizzazioni e le analisi;
b) gli elaborati di progetto;
c) una sintesi non tecnica destinata all'informazione al pubblico, con allegati grafici di agevole riproduzione;
d) la documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del Dpcm n. 377/1988.
2. Lo studio di impatto è inoltre corredato da:
a) documenti cartografici in scala adeguata ed in particolare carte geografiche generali e speciali, carte tematiche, carte tecniche; foto aeree; tabelle; grafici ed eventuali stralci di documenti; fonti di riferimento;
b) altri eventuali documenti ritenuti utili dal committente o richiesti dalla commissione di valutazione di cui all'articolo 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per particolari progetti;
c) indicazione della legislazione vigente e della regolamentazione di settore concernente la realizzazione e l'esercizio dell'opera, degli atti provvedimentali e consultivi necessari alla realizzazione dell'intervento, precisando quelli già acquisiti e quelli da acquisire;
d) esposizione sintetica delle eventuali difficoltà, lacune tecniche o mancanza di conoscenze, incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti.
3. L'esattezza delle allegazioni è attestata da apposita dichiarazione giurata resa dai professionisti iscritti agli albi professionali, ove esistenti, ovvero dagli esperti che firmano lo studio di impatto ambientale.
4. I dati e le informazioni ai quali si applica la vigente disciplina a tutela del segreto industriale sono esclusi dalla pubblicità di cui all'articolo 5 del Dpcm 10 agosto 1988, n. 377, ed essi possono essere trasmessi con plico separato.
Articolo 3 - Quadro di riferimento programmatico
1. Il quadro di riferimento programmatico per lo studio di impatto ambientale fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale. Tali elementi costituiscono parametri di riferimento per la costruzione del giudizio di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6. È comunque escluso che il giudizio di compatibilità ambientale abbia ad oggetto i contenuti dei suddetti atti
di pianificazione e programmazione, nonché la conformità dell'opera ai medesimi.
2. Il quadro di riferimento programmatico in particolare comprende:
a) la descrizione del progetto in relazione agli stati di attuazione degli strumenti pianificatori, di settore e territoriali, nei quali è inquadrabile il progetto stesso; per le opere pubbliche sono precisate le eventuali priorità ivi predeterminate;
b) la descrizione dei rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori, evidenziando, con riguardo all'area interessata:
1) le eventuali modificazioni intervenute con riguardo alle ipotesi di sviluppo assunte a base delle pianificazioni;
2) l'indicazione degli interventi connessi, complementari o a servizio rispetto a quello proposto, con le eventuali previsioni temporali di realizzazione;
c) l'indicazione dei tempi di attuazione dell'intervento e delle eventuali infrastrutture a servizio e complementari.
3. Il quadro di riferimento descrive inoltre:
a) l'attualità del progetto e la motivazione delle eventuali modifiche apportate dopo la sua originaria concezione;
b) le eventuali disarmonie di previsioni contenute in distinti strumenti programmatori.
Articolo 4 - Quadro di riferimento progettuale
1. Il quadro di riferimento progettuale descrive il progetto e le soluzioni adottate a seguito degli studi effettuati, nonché l'inquadramento nel territorio, inteso come sito e come area vasta interessati. Esso consta di due distinte parti, la prima delle quali, che comprende gli elementi di cui ai commi 2 e 3, esplicita le motivazioni assunte dal proponente nella definizione del progetto; la seconda, che riguarda gli elementi di cui al comma 4, concorre al giudizio di compatibilità ambientale e descrive le motivazioni tecniche delle scelte progettuali, nonché
misure, provvedimenti ed interventi, anche non strettamente riferibili al progetto, che il proponente ritiene opportuno adottare ai fini del migliore inserimento dell'opera nell'ambiente, fermo restando che il giudizio di compatibilità ambientale non ha ad oggetto la conformità dell'opera agli strumenti di pianificazione, ai vincoli, alle servitù ed alla normativa tecnica che ne regola la realizzazione.
2. Il quadro di riferimento progettuale precisa le caratteristiche dell'opera progettata, con particolare riferimento a:
a) la natura dei beni e/o servizi offerti;
b) il grado di copertura della domanda ed i suoi livelli di soddisfacimento in funzione delle diverse ipotesi progettuali esaminate, ciò anche con riferimento all'ipotesi di assenza dell'intervento;
c) la prevedibile evoluzione qualitativa e quantitativa del rapporto domanda-offerta riferita alla presumibile vita tecnica ed economica dell'intervento;
d) l'articolazione delle attività necessarie alla realizzazione dell'opera in fase di cantiere e di quelle che ne caratterizzano l'esercizio;
e) i criteri che hanno guidato le scelte del progettista in relazione alle previsioni delle trasformazioni territoriali di breve e lungo periodo conseguenti alla localizzazione dell'intervento, delle infrastrutture di servizio e dell'eventuale indotto.
3. Per le opere pubbliche o a rilevanza pubblica si illustrano i risultati dell'analisi economica di costi e benefici, ove già richiesta dalla normativa vigente, e si evidenziano in particolare i seguenti elementi considerati, i valori unitari assunti dall'analisi, il tasso di redditività interna dell'investimento.
4. Nel quadro progettuale si descrivono inoltre:
a) le caratteristiche tecniche e fisiche del progetto e le aree occupate durante la fase di costruzione e di esercizio;
b) l'insieme dei condizionamenti e vincoli di cui si è dovuto tener conto nella redazione del progetto e in particolare:
1) le norme tecniche che regolano la realizzazione dell'opera;
2) le norme e prescrizioni di strumenti urbanistici, piani paesistici e territoriali e piani di settore;
3) i vincoli paesaggistici, naturalistici, architettonici, archeologici, storico-culturali, demaniali ed idrogeologici, servitù ed altre lim itazioni alla proprietà;
4) i condizionamenti indotti dalla natura e vocazione dei luoghi e da particolari esigenze di tutela ambientale;
c) le motivazioni tecniche della scelta progettuale e delle principali alternative prese in esame, opportunamente descritte, con particolare riferimento a:
1) le scelte di processo per gli impianti industriali, per la produzione di energia elettrica e per lo smaltimento di rifiuti;
2) le condizioni di utilizzazione di risorse naturali e di materie prime direttamente ed indirettamente utilizzate o interessate nelle diverse fasi di realizzazione del progetto e di esercizio dell'opera;
3) le quantità e le caratteristiche degli scarichi idrici, dei rifiuti, delle emissioni nell'atmosfera, con riferimento alle diverse fasi di attuazione del progetto e di esercizio dell'opera;
4) le necessità progettuali di livello esecutivo e le esigenze gestionali imposte o da ritenersi necessarie a seguito dell'analisi ambientale;
d) le eventuali m isure non strettamente riferibili al progetto o provvedimenti di carattere gestionale che si ritiene opportuno adottare per contenere gli impatti sia nel corso della fase di costruzione, che di esercizio;
e) gli interventi di ottimizzazione dell'inserimento nel territorio e nell'ambiente;
f) gli interventi tesi a riequilibrare eventuali scompensi indotti sull'ambiente.
5. Per gli impianti industriali sottoposti alla procedura di cui al Dpr 17 maggio 1988, n. 175, gli elementi richiesti ai commi precedenti che siano compresi nel rapporto di sicurezza di cui all'articolo5 del citato decreto possono essere sostituiti dalla presentazione di copia del rapporto medesimo.
Articolo 5 - Quadro di riferimento ambientale
1. Per il quadro di riferimento ambientale lo studio di impatto è sviluppato secondo criteri descrittivi, analitici e previsionali.
2. Con riferimento alle componenti ed ai fattori ambientali interessati dal progetto, secondo quanto indicato all'allegato III integrato, ove necessario e d'intesa con l'amministrazione proponente, ai fini della valutazione globale di impatto, dalle componenti e fattori descritti negli allegati I e II, il quadro di riferimento ambientale:
a) definisce l'ambito territoriale - inteso come sito ed area vasta - e i sistemi ambientali interessati dal progetto, sia direttamente che indirettamente, entro cui è da presumere che possano manifestarsi effetti significativi sulla qualità degli stessi;
b) descrive i sistemi ambientali interessati, ponendo in evidenza l'eventuale criticità degli equilibri esistenti;
c) individua le aree, le componenti ed i fattori ambientali e le relazioni tra essi esistenti, che manifestano un carattere di eventuale criticità, al fine di evidenziare gli approfondimenti di indagine necessari al caso specifico;
d) documenta gli usi plurimi previsti delle risorse, la priorità negli usi delle medesime e gli ulteriori usi potenziali coinvolti dalla realizzazione del progetto;
e) documenta i livelli di qualità preesistenti all'intervento per ciascuna componente ambientale interessata e gli eventuali fenomeni di degrado delle risorse in atto.
3. In relazione alle peculiarità dell'ambiente interessato così come definite a seguito delle analisi di cui ai precedenti commi, nonché ai livelli di approfondimento necessari per la tipologia di intervento proposto come precisato nell'allegato III, il quadro di riferimento ambientale:
a) stima qualitativamente e quantitativamente gli impatti indotti dall'opera sul sistema ambientale, nonché le interazioni degli impatti con le diverse componenti ed i fattori ambientali, anche in relazione ai rapporti esistenti tra essi;
b) descrive le modificazioni delle condizioni d'uso e della fruizione potenziale del territorio, in rapporto alla situazione preesistente;
c) descrive la prevedibile evoluzione, a seguito dell'intervento, delle componenti e dei fattori ambientali, delle relative interazioni e del sistema ambientale complessivo;
d) descrive e stima la modifica, sia nel breve che nel lungo periodo, dei livelli di qualità preesistenti, in relazione agli approfondimenti di cui al presente articolo;
e) definisce gli strumenti di gestione e di controllo e, ove necessario, le reti di monitoraggio ambientale, documentando la localizzazione dei punti di misura e i parametri ritenuti opportuni;
f) illustra i sistemi di intervento nell'ipotesi di manifestarsi di emergenze particolari.
Articolo 6
Istruttoria per il giudizio di compatibilità ambientale
1. La commissione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, verifica il progetto, anche mediante accertamento d'ufficio, in relazione alle specificazioni, descrizioni e piani richiesti dall'articolo 2, comma 3, del Dpcm 10 agosto 1988, n. 377, ed a quanto previsto dall'articolo 6 del medesimo Dpcm.
2. L'istruttoria si conclude con parere motivato, tenuto conto degli studi effettuati dal proponente e previa valutazione degli effetti, anche indotti, dell'opera sul sistema ambientale, raffrontando la situazione esistente al momento della comunicazione con la previsione di quella successiva. La commissione identifica inoltre, se necessario, le eventuali prescrizioni finalizzate alla compatibilità ambientale del progetto.
3. La commissione ha facoltà di richiedere i pareri di Enti ed amministrazioni pubbliche e di organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, che ritenga opportuno acquisire nell'ambito dell'istruttoria.
4. Ove sia verificata l'incompletezza della documentazione presentata, il Ministero
dell'ambiente provvede a richiedere, possibilmente in un'unica soluzione, le integrazioni necessarie. Tale richiesta ha effetto di pronuncia interlocutoria negativa.
5. Restano comunque salve le prescrizioni tecniche attinenti all'esecuzione delle opere e degli impianti ed alla loro sicurezza ai sensi delle disposizioni vigenti.
6. Il committente delle opere ha facoltà di comunicare al Ministero dell'ambiente -
Commissione per le Valutazioni dell'Impatto Ambientale di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, l'inizio degli studi di impatto ambientale e delle conseguenti operazioni tecniche. Il Presidente della commissione ha facoltà di designare osservatori che assistano a sopralluoghi, prove, verifiche sperimentali di modelli ed altre operazioni tecniche, non facilmente ripetibili, che siano funzionali allo studio.
7. La commissione provvede altresì a verificare caso per caso la sussistenza delle condizioni di esclusione dalla procedura di valutazione di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349,
per i progetti relativi agli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), nonché per i progetti relativi agli interventi di modifica di opere già esistenti di cui all'articolo 1, comma 3, del Dpcm 10 agosto 1988, n. 377, a questo fine essa accerta, anche d'ufficio, l'insussistenza di fattori che possano causare ripercussioni di notevole importanza sull'ambiente, tra cui la
natura dell'intervento, le sue caratteristiche tecniche, le sue dimensioni, la sua ubicazione, la riduzione quantitativa e qualitativa delle emissioni, l'eventuale rischio sismico e quello idrogeologico, gli scarichi, la produzione di rifiuti, il prelievo e l'utilizzazione di materie prime e delle risorse naturali della zona, nonché le opere e gli impianti connessi ai relativi progetti. Il committente ha comunque l'obbligo, ai fini di tale accertamento, di produrre tutte le
informazioni relative alla descrizione del progetto e i dati necessari per individuare e valutare gli e ffetti dell'intervento sull'ambiente.
Articolo 7 - Requisiti di trasparenza del procedimento ed atti successivi
1. Il Ministero dell'ambiente assicura la consultazione della sintesi non tecnica di cui all'articolo
2, comma 1, lettera c), anche attraverso accordi con istituzioni scientifiche o culturali pubbliche.
2. Il giudizio di compatibilità è reso ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, con atto definitivo che contestualmente considera le osservazioni, le proposte e le allegazioni presentate ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 6, esprimendosi sulle stesse singolarmente o per gruppi.
Articolo 8 - Disposizioni attuative del Dpcm 10 agosto 1988, n. 377
1. Per impianti chimici integrati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del Dpcm 10 agosto 1988, n. 377, si intende l'insieme di due o più unità produttive che realizzano processi di trasformazione o di sintesi, che concorrono a determinare prodotti chimici merceologicamente definiti, se possono incidere segnatamente per l'ubicazione, le dimensioni, le quantità degli effluenti, secondo i seguenti parametri singolarmente intesi e ridotti del trenta per cento qualora l'impianto sia localizzato allíinterno di una area dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349:
a) materie in ingresso pari o superiori a 200.000 t/anno;
b) consumi idrici pari o superiori a 2 mc/ secondo;
c) potenza termica impegnata pari o superiore a 300 MW termici;
d) superfici impegnate, compresi depositi, movimentazioni e altri spazi operativi, pari o superiori a 50.000 mq.;
e) numero degli addetti pari o superiore a 300.
2. Per progetti degli impianti di cui al comma 1 si intendono, conformemente all'articolo 2 del Dpcm 10 agosto 1988, n. 377, i progetti di massima corredati dalle indicazioni esecutive relative ai processi industriali e che devono essere inoltrati prima delle autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni.
3. Per i progetti delle acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio si intendono i progetti di massima corredati dalle indicazioni esecutive relative al processo industriale e che devono essere inoltrati prima delle autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni.
4. Con riferimento agli aeroporti, la procedura di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, si applica al sistema aeroporto nel suo complesso, nonché ai progetti di massima delle opere qualora comportino la modifica sostanziale del sistema stesso e delle sue pertinenze in relazione ai profili ambientali:
a) nel caso di nuovi aeroporti o di aeroporti già esistenti per i quali si prevede la realizzazione di piste di lunghezza superiore ai 2.100 metri od il prolungamento di quelle esistenti oltre i 2.100 metri;
b) nel caso di aeroporti già esistenti con piste di lunghezza superiore a 2.100 metri, qualora si prevedano sostanziali modifiche al piano regolatore aeroportuale connesse all'incremento del traffico aereo e che comportino essenziali variazioni spaziali ed implicazioni territoriali dell'infrastruttura stessa.
5. La comunicazione dello studio di impatto ambientale per le opere di cui all'articolo 1, comma
1, lettera h), del Dpcm 10 agosto 1988, n. 377, sarà resa dall'amministrazione competente, sentito il Ministero della marina mercantile .
Articolo 9 - Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Allegato I
Componenti e fattori ambientali
1. Lo studio di impatto ambientale di un'opera con riferimento al quadro ambientale dovrà considerare le componenti naturalistiche ed antropiche interessate, le interazioni tra queste ed il sistema ambientale preso nella sua globalità.
2. Le componenti ed i fattori ambientali sono così intesi:
a) atmosfera: qualità dell'aria e caratterizzazione meteoclimatica;
b) ambiente idrico: acque sotterranee e acque superficiali (dolci, salmastre e marine), considerate come componenti, come ambienti e come risorse;
c) suolo e sottosuolo: intesi sotto il profilo geologico, geomorfologico e pedologico, nel quadro dell'ambiente in esame, ed anche come risorse non rinnovabili;
d) vegetazione, flora, fauna: formazioni vegetali ed associazioni animali, emergenze più significative, specie protette ed equilibri naturali;
e) ecosistemi: complessi di componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro interagenti ed interdipendenti, che formano un sistema unitario e identificabile (quali un lago, un bosco, un fiume, il mare) per propria struttura, funzionamento ed evoluzione temporale;
f) salute pubblica: come individui e comunità;
g) rumore e vibrazioni: considerati in rapporto all'ambiente sia naturale che umano;
h) radiazioni ionizzanti e non ionizzanti: considerati in rapporto all'ambiente sia naturale, che umano;
i) paesaggio: aspetti morfologici e culturali del paesaggio, identità delle comunità umane interessate e relativi beni culturali.
Allegato II
Caratterizzazione ed analisi delle componenti e dei fattori ambientali
1. Le analisi, riferite a situazioni rappresentative ed articolate secondo i criteri descritti all'articolo 5, sono svolte in relazione al livello di approfondimento necessario per la tipologia d'intervento proposta e le peculiarità dell'ambiente interessato, attenendosi, per ciascuna delle componenti o fattori ambientali, ai criteri indicati. Ogni qualvolta le analisi indicate non siano effettuate sarà brevemente precisata la relativa motivazione d'ordine tecnico.
2. I risultati delle indagini e delle stime verranno espressi, dal punto di vista metodologico, mediante parametri definiti (esplicitando per ognuno di essi il metodo di rilevamento e di elaborazione) che permettano di effettuare confronti significativi tra situazione attuale e situazione prevista.
3. Le analisi di cui al presente allegato, laddove lo stato dei rilevamenti non consenta una rigorosa conoscenza dei dati per la caratterizzazione dello stato di qualità dell'ambiente, saranno svolte attraverso apposite rilevazioni e/o l'uso di adeguati modelli previsionali.
4. In relazione ai commi 1 e 2 potranno anche essere utilizzate esperienze di rilevazione effettuate in fase di controllo di analoghe opere già in esercizio.
5. La caratterizzazione e l'analisi delle componenti ambientali e le relazioni tra esse esistenti riguardano:
A. Atmosfera. Obiettivo della caratterizzazione dello stato di qualità dell'aria e delle condizioni meteoclimatiche è quello di stabilire la compatibilità ambientale sia di eventuali emissioni, anche da sorgenti mobili, con le normative vigenti, sia di eventuali cause di perturbazione meteoclimatiche con le condizioni naturali. Le analisi concernenti l'atmosfera sono pertanto effettuate attraverso:
a) i dati meteorologici convenzionali (temperatura, precipitazioni, umidità relativa, vento), riferiti ad un periodo di tempo significativo, nonché eventuali dati supplementari (radiazione solare eccetera) e dati di concentrazione di specie gassose e di materiale particolato;
b) la caratterizzazione dello stato fisico dell'atmosfera attraverso la definizione di parametri quali: regime anemometrico, regime pluviometrico, condizioni di umidità dell'aria, termini di bilancio radiativo ed energetico;
c) la caratterizzazione preventiva dello stato di qualità dell'aria (gas e materiale particolato);
d) la localizzazione e caratterizzazione delle fonti inquinanti;
e) la previsione degli e ffetti del trasporto (orizzontale e verticale) degli
effluenti mediante modelli di diffusione di atmosfera;
f) previsioni degli e ffetti delle trasformazioni fisico-chimiche degli effluenti attraverso modelli atmosferici dei processi di trasformazione (fotochimica od in fase liquida) e di rimozione (umida e secca), applicati alle particolari caratteristiche del territorio.
B. Ambiente idrico. Obiettivo della caratterizzazione delle condizioni idrografiche, idrologiche e idrauliche, dello stato di qualità e degli usi dei corpi idrici è:
1) stabilire la compatibilità ambientale, secondo la normativa vigente, delle variazioni quantitative (prelievi, scarichi) indotte dall'intervento proposto;
2) stabilire la compatibilità delle modificazioni fisiche, chimiche e biologiche, indotte dall'intervento proposto, con gli usi attuali, previsti e potenziali, e con il mantenimento degli equilibri interni a ciascun corpo idrico, anche in rapporto alle altre componenti ambientali.
Le analisi concernenti i corpi idrici riguardano:
a) la caratterizzazione qualitativa e quantitativa del corpo idrico nelle sue diverse matrici;
b) la determinazione dei movimenti delle masse d'acqua, con particolare riguardo ai regimi fluviali, ai fenomeni ondosi e alle correnti marine ed alle relative eventuali modificazioni indotte dall'intervento. Per i corsi d'acqua si dovrà valutare, in particolare, l'eventuale effetto di alterazione del regime idraulico e delle correnti. Per i laghi ed i mari si dovrà determinare l'effetto eventuale sul moto ondoso e sulle correnti;
c) la caratterizzazione del trasporto solido naturale, senza e con intervento, anche con riguardo alle erosioni delle coste ed agli interrimenti;
d) la stima del carico inquinante, senza e con intervento, e la localizzazione e caratterizzazione delle fonti;
e) la definizione degli usi attuali, ivi compresa la vocazione naturale, e previsti.
C. Suolo e sottosuolo. Obiettivi della caratterizzazione del suolo e del sottosuolo sono: l'individuazione delle modifiche che l'intervento proposto può causare sulla evoluzione dei processi geodinamici esogeni ed endogeni e la determinazione della compatibilità delle azioni progettuali con l'equilibrata utilizzazione delle risorse naturali. Le analisi concernenti il suolo e il sottosuolo sono pertanto effettuate, in ambiti territoriali e temporali adeguati al tipo di intervento e allo stato dell'ambiente interessato, attraverso:
a) la caratterizzazione geolitologica e geostrutturale del territorio, la definizione della sismicità dell'area e la descrizione di eventuali fenomeni vulcanici;
b) la caratterizzazione idrogeologica dell'area coinvolta direttamente e indirettamente dall'intervento, con particolare riguardo per l'infiltrazione e la circolazione delle acque nel sottosuolo, la presenza di falde idriche sotterranee e relative emergenze (sorgenti, pozzi), la vulnerabilità degli acquiferi;
c) la caratterizzazione geomorfologica e la individuazione dei processi di modellamento in atto, con particolare riguardo per i fenomeni di erosione e di sedimentazione e per i movimenti in massa (movimenti lenti nel regolite, frane), nonché per le tendenze evolutive dei versanti, delle piane alluvionali e dei litorali eventualmente interessati;
d) la determinazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni e delle rocce, con riferimento ai problemi di instabilità dei pendii;
e) la caratterizzazione pedologica dell'area interessata dall'opera proposta, con particolare riferimento alla composizione fisico-chimica del suolo, alla sua componente biotica e alle relative interazioni, nonché alla genesi, alla evoluzione e alla capacità d'uso del suolo;
f) la caratterizzazione geochimica delle fasi solide (minerali, sostanze organiche) e fluide (acque, gas) presenti nel suolo e nel sottosuolo, con particolare riferimento agli elementi e composti naturali di interesse nutrizionale e tossicologico. Ogni caratteristica ed ogni fenomeno geologico, geomorfologico e geopedologico saranno esaminati come effetto della dinamica endogena ed esogena, nonché delle attività umane e quindi come prodotto di una serie di trasformazioni, il cui risultato è rilevabile al momento dell'osservazione ed è prevedibile per il futuro, sia in assenza che in presenza dell'opera progettata. In questo quadro saranno definiti, per l'area vasta in cui si inserisce l'opera, i rischi geologici (in senso lato) connessi ad eventi variamente prevedibili (sismici, vulcanici, franosi, meteorologici, marini, eccetera) e caratterizzati da differente entità in relazione all'attività umana nel sito prescelto. D. Vegetazione, flora e fauna. La caratterizzazione dei livelli di qualità della vegetazione, della flora e della fauna presenti nel sistema ambientale interessato dall'opera è compiuta tramite lo studio della situazione presente e della prevedibile incidenza su di esse delle azioni progettuali, tenendo presenti i vincoli derivanti dalla normativa e il rispetto degli equilibri naturali. Le analisi sono effettuate attraverso:
a) vegetazione e flora:
- carta della vegetazione presente, espressa come essenze dominanti sulla base di analisi aerofotografiche e di rilevazioni fisionomiche dirette;
- flora significativa potenziale (specie e popolamenti rari e protetti, sulla base delle formazioni esistenti e del clima);
- carta delle unità forestali e di uso pastorale;
- liste delle specie botaniche presenti nel sito direttamente interessato dall'opera;
- quando il caso lo richieda, rilevamenti fitosociologici nell'area di intervento;
b) fauna:
- lista della fauna vertebrata presumibile (mammiferi, uccelli, rettili, anfibi e pesci) sulla base degli areali, degli habitat presenti e della documentazione disponibile;
- lista della fauna invertebrata significativa potenziale (specie endemiche o comunque di interesse biogeografico) sulla base della documentazione disponibile;
- quando il caso lo richieda, rilevamenti diretti della fauna vertebrata realmente presente, mappa delle aree di importanza faunistica (siti di riproduzione, di rifugio, di svernamento, di alimentazione, di corridoi di transito eccetera) anche sulla base di rilevamenti specifici;
- quando il caso lo richieda, rilevamenti diretti della fauna invertebrata presente nel sito direttamente interessato dall'opera e negli ecosistemi acquatici interessati.
E. Ecosistemi. Obiettivo della caratterizzazione del funzionamento e della qualità di un sistema ambientale è quello di stabilire gli e ffetti significativi determinati dall'opera sull'ecosistema e sulle formazioni ecosistemiche presenti al suo interno. Le analisi concernenti gli ecosistemi sono effettuate attraverso:
a) l'individuazione cartografica delle unità ecosistemiche naturali ed antropiche presenti nel territorio interessato dall'intervento;
b) la caratterizzazione almeno qualitativa della struttura degli ecosistemi stessi attraverso la descrizione delle rispettive componenti abiotiche e biotiche e della dinamica di essi, con particolare riferimento sia al ruolo svolto dalle catene alimentari sul trasporto, sull'eventuale accumulo e sul trasferimento ad altre specie ed all'uomo di contaminanti, che al grado di autodepurazione di essi;
c) quando il caso lo richieda, rilevamenti diretti sul grado di maturità degli ecosistemi e sullo stato di qualità di essi;
d) la stima della diversità biologica tra la situazione attuale e quella potenzialmente presente nell'habitat in esame, riferita alle specie più significative (fauna vertebrata, vegetali vascolari e macroinvertebrati acquatici). In particolare si confronterà la diversità ecologica presente con quella ottimale ipotizzabile in situazioni analoghe ad elevata naturalità; la criticità verrà anche esaminata analizzando le situazioni di alta vulnerabilità riscontrate in relazione ai fattori di pressione esistenti ed allo stato di degrado presente. F. Salute pubblica. Obiettivo della caratterizzazione dello stato di qualità dell'ambiente, in relazione al benessere ed alla salute umana, è quello di verificare la compatibilità delle conseguenze dirette ed indirette delle opere e del loro esercizio con gli standards ed i criteri per la prevenzione dei rischi riguardanti la salute umana a breve, medio e lungo periodo. Le analisi sono effettuate attraverso:
a) la caratterizzazione dal punto di vista della salute umana, dell'ambiente e della comunità potenzialmente coinvolti, nella situazione in cui si presentano prima dell'attuazione del progetto;
b) l'identificazione e la classificazione delle cause significative di rischio per la salute umana da microrganismi patogeni, da sostanze chimiche e componenti di natura biologica, qualità di energia, rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, connesse con l'opera;
c) la identificazione dei rischi eco-tossicologici (acuti e cronici, a carattere reversibile ed irreversibile) con riferimento alle normative nazionali, comunitarie ed internazionali e la definizione dei relativi fattori di emissione;
d) la descrizione del destino degli inquinanti considerati, individuati attraverso lo studio del sistema ambientale in esame, dei processi di dispersione, diffusione, trasformazione e degradazione e delle catene alimentari;
e) l'identificazione delle possibili condizioni di esposizione delle comunità e delle relative aree coinvolte;
f) l'integrazione dei dati ottenuti nell'ambito delle altre analisi settoriali e la verifica della compatibilità con la normativa vigente dei livelli di esposizione previsti;
g) la considerazione degli eventuali gruppi di individui particolarmente sensibili e dell'eventuale esposizione combinata a più fattori di rischio.
Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto, l'indagine dovrà riguardare la definizione dei livelli di qualità e di sicurezza delle condizioni di esercizio, anche con riferimento a quanto sopra specificato. G. Rumore e vibrazioni. La caratterizzazione della qualità dell'ambiente in relazione al rumore dovrà consentire di definire le modifiche introdotte dall'opera, verificarne la compatibilità con gli standards esistenti, con gli equilibri naturali e la salute pubblica da salvaguardare e con lo svolgimento delle attività antropiche nelle aree interessate, attraverso:
a) la definizione della mappa di rumorosità secondo le modalità precisate nelle Norme
Internazionali I.S.O. 1996/1 e 1996/2 e stima delle modificazioni a seguito della realizzazione dell'opera;
b) definizione delle fonti di vibrazioni con adeguati rilievi di accelerazione nelle tre direzioni fondamentali e con caratterizzazione in termini di analisi settoriale ed occorrenza temporale secondo le modalità previste nella Norma Internazionale I.S.O. 2631. H. Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. La caratterizzazione della qualità dell'ambiente in relazione alle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti dovrà consentire la definizione delle modifiche indotte dall'opera, verificarne la compatibilità con gli standard esistenti e con i criteri di prevenzione di danni all'ambiente ed all'uomo, attraverso:
a) la descrizione dei livelli medi e massimi di radiazioni presenti nell'ambiente interessato, per cause naturali ed antropiche, prima dell'intervento;
b) la definizione e caratterizzazione delle sorgenti e dei livelli di emissioni di radiazioni
prevedibili in conseguenza dell'intervento;
c) la definizione dei quantitativi emessi nell'unità di tempo e del destino del materiale (tenendo conto delle caratteristiche proprie del sito) qualora l'attuazione dell'intervento possa causare il rilascio nell'ambiente di materiale radioattivo;
d) la definizione dei livelli prevedibili nell'ambiente, a seguito dell'intervento sulla base di quanto precede per i diversi tipi di radiazione;
e) la definizione dei conseguenti scenari di esposizione e la loro interpretazione alla luce dei parametri di riferimento rilevanti (standards, criteri di accettabilità, eccetera).
I. Paesaggio. Obiettivo della caratterizzazione della qualità del paesaggio con riferimento sia agli aspetti storico-testimoniali e culturali, sia agli aspetti legati alla percezione visiva, è quello di definire le azioni di disturbo esercitate dal progetto e le modifiche introdotte in rapporto alla qualità dell'ambiente. La qualità del paesaggio è pertanto determinata attraverso le analisi concernenti:
a) il paesaggio nei suoi dinamismi spontanei, mediante l'esame delle componenti naturali così come definite alle precedenti componenti;
b) le attività agricole, residenziali, produttive, turistiche, ricreazionali, le presenze infrastrutturali, le loro stratificazioni e la relativa incidenza sul grado di naturalità presente nel sistema;
c) le condizioni naturali e umane che hanno generato l'evoluzione del paesaggio;
d) lo studio strettamente visivo o culturale-semiologico del rapporto tra soggetto ed ambiente, nonché delle radici della trasformazione e creazione del paesaggio da parte dell'uomo;
e) i piani paesistici e territoriali;
f) i vincoli ambientali, archeologici, architettonici, artistici e storici.
Allegato III
(N.d.r: si veda ora l'allegato I al Dpr 2 settembre 1999, n. 348)
Allegato IV
Procedure per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas
Articolo 1
1. La localizzazione e l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di nuove centrali termoelettriche e turbogas, da installare sulla terra ferma o nelle acque territoriali, nonché l'autorizzazione delle modifiche delle centrali termoelettriche esistenti, da effettuarsi da parte dell'ENEL, sono regolate dalle seguenti norme emanate in applicazione del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 17 del Dpr 24 maggio 1988, n. 203.
Articolo 2
1. Per l'applicazione delle disposizioni del presente allegato valgono le definizioni che seguono:
a) sezione di centrale termoelettrica: sistema coordinato per convertire, attraverso la produzione di vapore, l'energia termica dei combustibili in energia elettrica; esso consiste essenzialmente in generatore di vapore, turbina, ciclo rigenerativo, alternatore, trasformatore, circuito di raffreddamento, sistema logistico per l'approvvigionamento dei combustibili ed altri componenti;
b) centrale termoelettrica: complesso di una o più sezioni termoelettriche;
c) ampliamento di centrale termoelettrica: una o più sezioni termoelettriche da realizzare in area contigua alla centrale esistente;
d) sezione di centrale turbogas: sistema coordinato per convertire, attraverso un ciclo ad aria, l'energia termica dei combustibili in energia elettrica; esso consiste essenzialmente in turbina a gas, alternatore e trasformatore;
e) centrale turbogas: complesso di una o più sezioni turbogas;
f) modifica del progetto di massima autorizzato con il decreto di cui all'articolo 11 o della centrale termoelettrica esistente: variazione consistente in incrementi della potenza elettrica delle sezioni esistenti, anche con turbogas in combinazione o meno con la centrale termoelettrica, e/o variazione che comporti immissione di nuove sostanze estranee nell'ambiente e/o variazione che implichi occupazione di aree esterne a quelle di pertinenza della centrale.
Articolo 3
1. I programmi pluriennali dell'ENEL sono approvati, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal CIPE.
2. In detti programmi saranno in particolare indicati:
a) le aree geografiche nelle quali sia opportuno realizzare le nuove centrali termoelettriche e/o l'ampliamento di quelle esistenti, nonché le altre centrali di produzione di energia elettrica, tenendo conto del fabbisogno energetico di tali aree, anche in relazione alle esigenze di un equilibrato sviluppo economico del Paese, nonché della ubicazione delle fonti energetiche nazionali;
b) i combustibili per le centrali termoelettriche, tenendo conto della necessaria diversificazione delle fonti di energia.
Articolo 4
1. L'ENEL, sulla base dei programmi pluriennali approvati dal CIPE, tenendo conto degli indispensabili requisiti tecnici connessi con le centrali termoelettriche da realizzare, effettua gli studi relativi a ciascun sito che intende proporre per la predisposizione della documentazione di cui al comma 4.
2. L'ENEL informa dell'avvio dei predetti studi il Ministero dell'ambiente, il Ministero della difesa, la Regione, la Provincia e il Comune territorialmente interessati, nonché, per quanto riguarda le centrali in acque territoriali, il Ministero della marina mercantile, per consentire ai medesimi di formulare eventuali preliminari osservazioni.
3. Ove sia necessario introdursi nella proprietà privata per reperire elementi occorrenti per la redazione dello studio di impatto ambientale, si applicano gli articoli 7 e 8 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Il prescritto avviso ai proprietari sarà dato direttamente dall'ENEL.
4. L'ENEL, al fine del rilascio dei provvedimenti di cui all'articolo 11, propone al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per ciascuna centrale termoelettrica il sito ritenuto idoneo, presentando il progetto di massima della centrale stessa o del relativo ampliamento, il progetto di massima delle opere connesse e delle infrastrutture portuali, fluviali, stradali e ferroviarie ritenute necessarie, lo studio di impatto ambientale secondo lo schema predisposto dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 5 ed il rapporto di sintesi del medesimo studio.
5. Identica documentazione è inviata dall'ENEL al Ministero dell'ambiente, alla Regione, alla Provincia ed al Comune territorialmente interessati.
6. L'ENEL stesso dà notizia della presentazione del progetto della centrale sul più diffuso quotidiano locale e su uno nazionale, mentre Regione, Provincia e Comune mettono a disposizione del pubblico la documentazione presentata dall'ENEL.
Articolo 5
1. Il Ministro dell'ambiente stabilisce lo schema in base al quale debbono essere predisposti gli studi di impatto ambientale di cui all'articolo 4, nonché i criteri per formulare il giudizio finale di compatibilità ambientale di cui all'articolo 8.
Articolo 6
1. Il Ministro dell'ambiente, sulla base della documentazione ricevuta dall'ENEL e di cui all'articolo 4, promuove ed attua la Valutazione di Impatto Ambientale della centrale termoelettrica, o del relativo ampliamento, effettuando la istruttoria tecnica e svolgendo l'inchiesta pubblica.
2. Il Ministero dell'ambiente provvede all'istruttoria tecnica anche richiedendo i pareri del Ministero per i beni culturali e ambientali, del Ministero della sanità, del Ministero dei lavori pubblici, della Regione, della Provincia e del Comune territorialmente interessati ed eventualmente del Ministero della marina mercantile e del Ministero dei trasporti, che debbono essere forniti entro il termine di 90 giorni.
3. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali connesse con l'istruttoria tecnica, il Ministero dell'ambiente si avvale della commissione per le Valutazioni d'Impatto Ambientale, integrata da esperti scelti nell'ambito dell'Istituto superiore di sanità, dell'ISPESL, dell'ENEA, dell'ENEA-DISP, del CNR, dei vigili del fuoco e da tre esperti designati dalle Regioni interessate.
4. Nel caso di pareri sfavorevoli, discordanti, o mancanti entro il predetto termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Ministro dell'ambiente, convoca una Conferenza dei servizi costituita dai rappresentanti degli Enti ai quali è stato chiesto il parere di cui al comma
2, del Ministero dell'ambiente e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, all'esito della medesima Conferenza, adotta le proprie decisioni circa i pareri sfavorevoli, quelli discordanti, nonché sugli atti mancanti, comunque entro il termine di cui all'articolo 8, comma 1.
5. Alle riunioni della commissione per le Valutazioni di Impatto Ambientale ed alla Conferenza dei servizi partecipa, a titolo consultivo, l'ENEL.
Articolo 7
1. L'inchiesta pubblica ha luogo, contemporaneamente all'istruttoria tecnica, nel Comune in cui è proposta l'ubicazione della centrale, oppure, se sono interessati più Comuni, nel capoluogo di Provincia, sotto la presidenza di un magistrato della giurisdizione amministrativa con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato. Lo stesso è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Presidente della Regione interessata, subito dopo la presentazione da parte dell'ENEL degli atti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4.
2. Il Presidente dell'inchiesta pubblica è assistito da 3 esperti designati dal Ministero dell'ambiente e da 3 esperti, di comprovata competenza nel settore, designati rispettivamente dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune interessati, alla cui nomina si provvede con il medesimo provvedimento di cui al comma 1.
3. Chiunque ne abbia interesse può fornire, nel termine di 45 giorni, a pena di decadenza, dalla pubblicazione di cui all'articolo 4, comma 6, contributi di valutazione sul piano scientifico e tecnico attraverso la presentazione di memorie scritte strettamente inerenti l'installazione della centrale sul sito proposto e le sue conseguenze sul piano ambientale.
4. Il presidente dell'inchiesta pubblica decide, in base agli argomenti trattati, sull'ammissibilità delle memorie e può svolgere audizioni con gli Enti ed i privati che hanno presentato le memorie ammesse.
5. L'ENEL può presentare osservazioni alle memorie presentate.
6. Entro tre mesi dall'avvenuta pubblicazione sui quotidiani da parte dell'ENEL, il Presidente chiude l'inchiesta pubblica e trasmette al Ministero dell'ambiente le memorie presentate e le osservazioni dell'ENEL, con una relazione di sintesi delle attività svolte.
Articolo 8
1. Il Ministro dell'ambiente definisce l'istruttoria tecnica di cui all'articolo 6 entro 120 giorni dalla presentazione del progetto di cui al comma 4 dell'articolo 4.
2. Lo stesso Ministro dell'ambiente, entro i 15 giorni successivi al termine dell'istruttoria tecnica di cui al comma 1, invia richiesta di parere alla Regione interessata, la quale dovrà renderlo entro i successivi 30 giorni, sentito il Comune territorialmente competente, anche relativamente agli aspetti di natura urbanistica.
3. Il Ministro dell'ambiente entro 60 giorni dal termine dell'istruttoria tecnica, sulla base della stessa, delle risultanze dell'inchiesta pubblica e del parere della Regione, formula il giudizio finale di compatibilità ambientale, precisando le eventuali prescrizioni per l'esecuzione del progetto della centrale e delle relative infrastrutture.
4. Il giudizio finale di compatibilità ambientale viene comunicato ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per i beni culturali e ambientali, della sanità, dei lavori pubblici, della marina mercantile , dei trasporti, alla Regione, alla Provincia, al Comune ed all'ENEL.
5. Decorso il predetto termine di 60 giorni, di cui al comma 3, senza che il Ministro
dell'ambiente si sia pronunciato, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può proseguire la procedura autorizzativa della centrale proposta, ai sensi del comma 3 dell'articolo 11.
Articolo 9
1. L'ENEL, contemporaneamente alla procedura di cui agli articoli 6, 7 e 8, svolge l'istruttoria sugli interventi socio-economici connessi con la costruzione e l'esercizio della centrale proposta e definisce i relativi accordi con la Regione, la Provincia ed il Comune per gli oneri da assumere a carico dell'ENEL e delle altre parti contraenti.
2. L'ENEL con tali accordi, oltre a disciplinare la corresponsione del contributo di cui all'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, può assumere oneri per interventi di natura infrastrutturale e di riequilibrio economico e ambientale connessi con la costruzione e l'esercizio della centrale proposta.
3. L'ENEL entro 180 giorni dalla presentazione della documentazione di cui all'articolo 4, trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le risultanze dell'istruttoria e gli accordi che siano stati definiti sugli interventi socio-economici con la Regione, la Provincia ed il Comune.
4. La mancanza della definizione degli accordi socio-economici non impedisce la prosecuzione della procedura autorizzativa.
5. L'efficacia degli accordi definiti rimane condizionata al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 11.
Articolo 10
1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ricevuta la documentazione presentata dall'ENEL di cui all'articolo 4, chiede i pareri del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno, che debbono essere forniti entro il termine di 90 giorni.
2. In mancanza di risposta entro 90 giorni, i pareri si intendono favorevoli.
Articolo 11
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro i quindici giorni successivi all'ultimo degli adempimenti di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10, localizza ed autorizza la costruzione e l'esercizio della centrale termoelettrica, o del suo ampliamento, secondo il progetto di massima proposto ed il giudizio finale di compatibilità ambientale, indicando le relative prescrizioni, anche per gli impegni di natura socio-economica a carico dell'ENEL non ancora definiti con la Regione, la Provincia ed il Comune.
2. Tra i predetti impegni di natura socio-economica possono essere indicati nello stesso decreto quelli per i quali l'ENEL deve anticipare il finanziamento per conto dello Stato e/o degli Enti pubblici competenti.
3. Se il parere della Regione di cui al comma 2 dell'articolo 8 è stato negativo o comunque non è stato espresso entro i 30 giorni successivi alla richiesta, o nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 8, può provvedersi alla localizzazione, sotto il profilo urbanistico ed ambientale, della centrale proposta, previa delibera del Consiglio dei Ministri, con Dpcm, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. A seguito del Dpcm di cui al comma 3, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, autorizza la costruzione e l'esercizio della centrale proposta, indicando le necessarie prescrizioni anche per gli aspetti ambientali ove si sia proceduto in assenza del giudizio finale di compatibilità ambientale e delle relative prescrizioni di cui al comma 3 dell'articolo 8.
Articolo 12
1. Il provvedimento di localizzazione, di cui all'articolo 11, emesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dal Presidente del Consiglio dei Ministri, assume valore di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere e, anche in presenza di vincoli di qualsiasi genere riguardanti il territorio interessato dall'insediamento, ha effetto di variante del piano regolatore comunale e del piano regolatore portuale e dell'area sviluppo industriale e sostituisce la concessione edilizia comunale, nonché i provvedimenti previsti dalla
seguente normativa:
- articolo 9, legge 10 maggio 1976, n. 319 (scarico acque);
- articolo 14, legge 24 dicembre 1979, n. 650 (scarico acque);
- articolo 48, Dpr 19 marzo 1956, n. 303 (igiene del lavoro);
- articolo 17, legge 24 dicembre 1976, n. 898 (servitù militare);
- articolo 714, Rd 30 marzo 1942, n. 327 (segnalazione ostacoli al volo);
- articolo 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, e articolo 82, comma nono, Dpr 24 luglio 1977, n. 616, come introdotto dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 (costruzione in zone di particolare interesse paesistico);
- articolo 6, legge 8 luglio 1986, n. 349 (parere di conformità ambientale);
- articolo 55, Rd 30 marzo 1942, n. 327 (costruzione in fascia di rispetto);
- articolo 221, Rd 27 luglio 1934, n. 1265 (licenza di agibilità comunale);
- articolo 216, Rd 27 luglio 1934, n. 1265 (attivazione impianto industriale).
Articolo 13
1. Le modifiche del progetto di massima autorizzato con il decreto di cui all'articolo 11 debbono essere autorizzate, ai fini della costruzione e dell'esercizio, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato su istanza dell'ENEL, in adempimento dei commi successivi.
2. Una apposita commissione presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, composta da rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, della sanità e dei lavori pubblici, valuta le modifiche richieste ed eventualmente indica i Ministeri, tra quelli interessati dalla procedura e di cui agli articoli 6, comma 2, e 10, che debbono rilasciare il parere ai fini dell'autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. Nel caso di pareri sfavorevoli, discordanti o mancanti, entro il termine di 90 giorni dall'istanza dell'ENEL, si applica il comma 4 dell'articolo 6.
4. Le modifiche del progetto di massima autorizzato che implicano occupazioni di aree esterne a quelle di pertinenza della centrale vengono autorizzate, attuando la procedura di cui ai commi 2 e 3, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere della Regione interessata, la quale dovrà renderlo sentito il Comune territorialmente competente.
5. Se il parere della Regione è negativo o comunque non è espresso entro 90 giorni dal ricevimento da parte della Regione della richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 11.
6. L'autorizzazione alle modifiche ottenuta ai sensi del presente articolo ha gli
effetti di cui all'articolo 12.
Articolo 14
1. Si applica l'articolo 13 anche alla costruzione e all'esercizio di:
a) modifiche delle centrali turbogas;
b) modifiche delle centrali termoelettriche esistenti;
c) modifiche delle centrali termoelettriche in costruzione alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.
2. Per le modifiche comportanti incrementi di potenza elettrica e per la costruzione di centrali turbogas si applica l'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393.
3. Le modifiche che non rientrano nella definizione di cui all'articolo 2 non richiedono per la loro esecuzione né le autorizzazioni di cui alle presenti disposizioni, né la concessione edilizia comunale, né altre autorizzazioni previste dalla legislazione regionale.
Articolo 15
1. Le amministrazioni pubbliche debbono adottare gli atti d'intesa, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta e i pareri di rispettiva competenza, non previsti dalle presenti disposizioni, entro il termine di giorni 90 a decorrere dalla data della relativa richiesta.
2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1 o in presenza di atti sfavorevoli, si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 6.
Articolo 16
1. I pareri espressi in base alle presenti disposizioni si intendono sostitutivi di quelli previsti dalle particolari autorizzazioni prescritte per le seguenti opere o attività dalla normativa a fianco di ciascuna indicata:
a) deposito olii combustibili ed oleodotto (legge 8 febbraio 1934, n. 367; Rd 20 luglio 1934, n. 1303);
b) opere di presa e scarico acqua di raffreddamento (Rd 30 marzo 1942, n. 327; Dpr 15
febbraio 1952, n. 328; Rd 11 dicembre 1933, n. 1775; Rd 14 agosto 1920, n. 1285);
c) opere portuali (Rd 30 marzo 1942, n. 327; Dpr 15 febbraio 1952, n. 328).
Articolo 17
1. Per la messa in esercizio delle centrali termoelettriche, delle centrali turbogas e delle relative modifiche che comportano immissione di nuove sostanze estranee nell'ambiente, nonché per le attività di controllo, si applicano gli articoli 8, 9, 10 e 11 del Dpr 24 maggio 1988, n. 203, così come modificati dall'articolo 17 del medesimo decreto.
2. Con riferimento all'articolo 9 del Dpr 24 maggio 1988, n. 203, l'autorità competente per il controllo è la Provincia.
Articolo 18
1. Per le centrali termoelettriche da installare nelle acque territoriali le presenti disposizioni si applicano con le seguenti modifiche:
a) gli Enti territorialmente competenti ai fini degli articoli 4, 6, 7, 8 e 9 si identificano nella Regione prospiciente la zona delle acque territoriali interessata dalla centrale termoelettrica e nel Comune sul cui territorio insistono le opere accessorie e provvisionali al progetto;
b) gli altri articoli delle presenti disposizioni si intendono modificati conseguentemente.
Articolo 19
1. Sono fatti salvi i poteri delle Regioni a statuto speciale e delle Province di Trento e Bolzano.
Articolo 20
1. Le presenti disposizioni non si applicano, con eccezione degli articoli da 12 a 16, alle centrali termoelettriche e turbogas autorizzate, alla data di entrata in vigore delle medesime disposizioni, con decreto di cui all'articolo 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 880.


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Comitato Cittadino Isola Pulita

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AZIENDE INSALUBRI E LORO INSEDIAMENTO






UN'AZIENDA CLASSIFICATA COME INSALUBRE PER LEGGE DEVE AVERE IL SUO INSEDIAMENTO FUORI DEL CONGLOMERATO URBANO


Depositi insalubri: problematica appartenenza al novero delle industrie insalubri (*)





ottobre 1999
di SILVANO DI ROSA (**)
Consulente Legale Ambientale – esperto A.N.E.A.

SOMMARIO:
Premessa; – 1. Oggetto della trattazione ; – 2. Tendenze opinabili; – 3. Analisi critica delle tesi contrapposte; – 4. Negazione di una «Presunzione di escludibilità» dei depositi; – 5. Conclusioni.

Premessa
Abbiamo già avuto occasione di specificare1 come – nell’ambito della disciplina delle industrie insalubri – il termine “industria” non debba essere considerato in senso stretto, bensì secondo un’ampia accezione, essendo idoneo a riferirsi, in ugual modo, a qualsiasi attività2 (non solo industriale) che – in sostanza – possa dar luogo ad occasioni di pericolo3. Una recente decisione del T.A.R. Toscana4 può, da sola, riassumere tutta la questione, andando dettagliatamente a specificare che:

«Il concetto di industria utilizzato dal Legislatore nell’art. 216 T.U. 27 luglio 1934 n. 1265, a norma del quale vengono effettuate le classificazioni delle industrie insalubri di prima e seconda classe, non attiene esclusivamente all’attività umana diretta alla produzione di beni mediante procedimenti di carattere artificiale, ma si riferisce sostanzialmente a tutte quelle attività che, modificando la situazione socio-ambientale del territorio, possono dar luogo ad occasioni di pericolo per l’igiene e la salute pubblica…».

Se, con una tale statuizione, si dovrebbe poter dare per scontato che anche un’attività artigianale, ove ne abbia i requisiti, possa (rectius: debba) considerarsi come industria insalubre5, un discorso a sé stante – invece – deve essere riservato alle attività di deposito; le quali, per quanto normalmente enumerate negli elenchi delle industrie insalubri fino ad oggi approvati, hanno destato (a nostro avviso ingiustamente) molte perplessità circa la relativa appartenenza a tale novero e, conseguentemente, tutta una serie di dubbi verso la possibile qualificazione di tali fattispecie come industrie insalubri a tutti gli effetti.

1. – Oggetto della trattazione

La questione che vogliamo esaminare, quindi, non consiste tanto nel fatto che i depositi siano stati, o meno, enumerati negli elenchi approvati con i vari decreti ministeriali (questa è un’evidenza innegabile!!),
quanto che dottrina e giurisprudenza, nonostante il contenuto di tali elencazioni, non abbiano – molto spesso – visto di buon occhio il classificare e considerare come “industria insalubre” una attività di “mera
detenzione di sostanze e/o prodotti”.
Nel vigente elenco delle industrie insalubri del 19946 sono 10 le voci che contemplano attività di deposito7, di per sé, classificabili come insalubri; delle quali riteniamo opportuno riportarne l’elenco per fornire un quadro aggiornato della situazione: deposito di formaggi (IIa – B – 26), deposito di frutta e verdura (IIa – B – 27), deposito di grassi (IIa – B – 28), deposito di mangimi semplici di origine animale e chimico industriale (IIa – B – 41), deposito di ossa e sostanze cornee (Ia – B – 91), deposito di pelli fresche (Ia – B – 92), deposito di piume, mezze piume e piumini - materiale già bonificato - (IIa – B – 46), deposito di rifiuti solidi e liquami (Ia – B – 100), deposito di rifiuti pericolosi (Ia – B – 101), deposito di stracci (IIa – B – 52). In altre 69 voci, dello stesso elenco vigente8, l’attività di deposito viene esplicitamente segnalata, quantomeno, come una delle fasi la cui attuazione determina – comunque – l’insalubrità dell’azienda (anche se fosse soltanto quella la fase dell’attività svolta in relazione a certe sostanze, prodotti o materiali); fra queste voci, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è possibile evidenziare le attività di «deposito di…: aceto (IIa – B – 3), acido cianidrico (Ia – A – 7), acido cloridrico (Ia – A – 8), acido solforico (Ia – A – 16), budella (Ia – B – 16), cloro (Ia – A – 53), esplosivi (Ia –B
– 50), fosforo (Ia – A – 67), gas compressi e liquefatti (Ia – B – 62), gas tossici (Ia – A – 70), idrocarburi (Ia – B – 70), mercaptani (Ia – A – 81), oli essenziali ed essenze (Ia – B – 87), nitroglicerina (Ia – A – 91), solventi alogenati (Ia – B –109), sostanze chimiche classificate come pericolose (Ia – A – 107)9, zolfo (Ia – A – 115), ecc., ecc. …»

C’è subito da notare come una tale presenza di attività di deposito non possa certo dirsi una novità, visto che fin dal primo degli elenchi delle industrie insalubri10si riscontravano voci quali: «depositi di ossa» e «depositi di spazzature», enumerati fra le industrie insalubri di prima classe; così come «depositi di baccalà» e «depositi di pesce», ricompresi fra quelle di seconda. Analoghe indicazioni si sono, poi, succedute nel tempo all’interno degli elenchi posteriori; così che, mentre nel vigente elenco sono complessivamente 79 le voci di insalubrità che – in qualche modo – contemplano la fattispecie oggetto del presente lavoro, nell’elenco anteriormente vigente, approvato con il D.M. sanità 2 marzo 198711, erano 77 le voci – fra quelle di prima e quelle di seconda classe – che interessavano anche (o soltanto) attività di deposito. Nell’elenco ancora precedente, approvato con D.M. sanità 19 novembre 198112, le voci riferite ad attività di deposito erano complessivamente 23. Erano, invece, 22 le voci che si riferivano all’attività di cui trattasi, presenti nell’elenco di cui al D.M. sanità 23 dicembre 197613.

2. – Tendenze opinabili

Tutto questo non è stato, in ogni caso, sufficiente ad impedire che si creassero, ugualmente, delle “correnti di pensiero” tendenti a considerare i depositi come “non classificabili” nel novero delle industrie insalubri. Non vorremmo ripeterci sul concetto di pericolosità delle industrie insalubri14 e sul fatto che questa debba considerarsi non già “in astratto”, bensì “in concreto”15 – quantomeno per l’esercizio di poteri prescrittivi e sanzionatori da parte dell’ Autorità amministrativa –, ma è proprio prendendo atto di come le industrie insalubri vengano trattate (in ragione della loro pericolosità) sia dalla legge sanitaria sia dalla legge di pubblica sicurezza, che si arriva ad inquadrare l’origine del problema che ci sta a cuore. Il «Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza» approvato con R.D. 18 giugno 1931, n° 773, ed attualmente vigente, disciplina con il proprio art. 6416 alcuni aspetti delle industrie insalubri; questo, nonostante che la materia sia esaustivamente e simultaneamente trattata anche dall’altrettanto vigente art. 216 del T.U.LL.SS. del 193417. Le disposizioni contenute nel citato art. 64, circa le predette attività, continuano perciò ad essere “fuori posto” e non esistono dubbi circa l’effettività di una tale duplice trattazione, perché l’art. 64 si interessa proprio di insalubrità e non di incolumità. Di quest’ultima si occupa, invece, il precedente art. 63 dello stesso T.U.LL.P.S., che riguarda gli opifici, gli stabilimenti ed i depositi di sostanze che presentano pericolo di scoppio o di incendio (fenomeni, effettivamente, più attinenti ed affini all’aspetto dell’incolumità). Già in altra sede18 abbiamo avuto modo di dimostrare come l’articolo 64 T.U.LL.P.S. debba considerarsi abrogato “ai fini delle industrie insalubri”. Ciò non toglie che TORREGROSSA19, confermando tale abrogazione per «esigenze di armonia e di certezza dell’ordinamento giuridico», arrivi a precisare come ciò valga solo per le attività produttive insalubri, ma non per i “depositi insalubri o pericolosi”, la cui disciplina20 – a sua detta – resta interamente devoluta ai regolamenti locali o, in difetto di questi, ai provvedimenti del Sindaco adottati o adottabili in forza – proprio – dell’art. 64 T.U.LL.P.S.; il quale, pertanto, pur se limitatamente a tali fattispecie, dovrebbe considerarsi ancora in vigore21. Tale autore fornisce un’unica precisazione (attenuativa della drastica scelta prospettata) consistente nel fatto che il deposito possa considerarsi insalubre a condizione che presenti un nesso funzionale con una industria insalubre; in tal caso prevarrebbe nuovamente la disciplina sanitaria e l’attività di deposito tornerebbe a poter essere considerata industria insalubre, in quanto strettamente connessa con un’attività produttiva insalubre. A nostro avviso, invece, non è affatto necessaria l’esistenza di un tale nesso funzionale e ci apprestiamo, di seguito, a fornirne le motivazioni Quello appena illustrato è soltanto uno dei casi in cui le attività di deposito vengono viste – di per sé – “non classificabili” come insalubri. Altre sono le fonti che, analogamente, vorrebbero escludere tali tipi di attività dall’applicazione della disciplina in esame. Basti pensare che GIAMPIETRO22, riguardo al provvedimento di classificazione delle industrie insalubri, afferma che esso è un atto dovuto, riguardante: «…la semplice lavorazione di certe sostanze23, ma non la sola attività di deposito o di stoccaggio (di dette sostanze) senza trasformazione della materia prima». A conferma di ciò lo stesso autore, in altra collocazione24, richiama il T.A.R. Lombardia25 che, in maniera apparentemente accomunabile, nega la
classificabilità come industria insalubre di un deposito di rottami di autoveicoli. Ma v’è dell’altro, giacché questo non è il solo autore che aderisce alla tendenza di cui stiamo parlando.
Possiamo invero richiamare anche DE MARCO 26, il quale non si fa scandalo di indicare che: «…il presupposto dell’insalubrità è stato escluso laddove non si riscontra lavorazione ma soltanto deposito di determinate sostanze: significativa al riguardo (secondo tale autore) è la pronuncia del T.A.R. Veneto27 che ha preso in esame il caso di un privato commerciante, il quale deteneva in deposito oli minerali nonché gas auto e benzina, appunto per venderli; …il Collegio ha riconosciuto la illegittimità di qualunque provvedimento…inteso a classificare tali depositi fra le industrie insalubri…». A completamento di una
rappresentanza chiaramente schierata contro l’iscrizione dei depositi fra le attività insalubri, ci è possibile riportare anche un estratto della massima che scaturisce da una decisione del T.A.R. Piemonte28, da cui risulta:
«…E’ illegittima l’inclusione fra le industrie insalubri di prima classe di un impianto di deposito e stoccaggio di bitumi, nel quale non viene compiuta alcuna attività di produzione, trasformazione di materia prima o, in genere, di lavorazione industriale, non attagliandosi alla fattispecie il riferimento normativo di cui all’art. 216 T.U.LL.SS., che espressamente prevede la classificazione di manifatture o fabbriche».

Sembra non sussista alcun dubbio sulla compattezza di un simile “fronte di fuoco”, così come – riguardo alle tre sentenze appena esposte – pare non esistano dubbi sul fatto che queste contengano degli elementi, fra di loro, comuni. Il primo elemento è quello di aver preso in esame casi di attività di deposito; l’altro è che, essendo tali, non vengono considerate attività riconducibili al novero delle industrie insalubri.

3. – Analisi critica delle tesi contrapposte

A nostro avviso tali sentenze sono state mal interpretate o scorrettamente generalizzate; se non altro, riteniamo che le relative motivazioni siano state espresse in maniera non del tutto consona o rispondente allo specifico caso trattato! L’affermazione, apparentemente saccente, trova pieno conforto nella realtà dei fatti, in quanto esiste – per ciascuno dei casi esaminati – una spiegazione logica e, soprattutto, “diversa” da quella (posta a fondamento degli annullamenti) consistente nell’esclusione di tali fattispecie dal novero delle industrie insalubri per il solo fatto di: “essere un’attività di deposito”. Riassumendo brevemente la questione, vogliamo ricordare che i casi sopra richiamati riguardavano: un deposito di rottami di autoveicoli29, un deposito di oli minerali, gas auto e di benzina30, ed un deposito e stoccaggio di bitumi31. Effettivamente concordiamo sull’aspetto sostanziale della “inclassificabilità” di queste attività come industrie insalubri!
Ma la ragione di una tale esclusione deve essere attribuita a motivazioni ben diverse da quelle addotte dai giudici o, quantomeno, da quelle “in tal senso” interpretate e riportate dalla dottrina che ne ha fatto uso e/o richiamo.

Il deposito di rottami di autoveicoli non poteva, in effetti, essere classificato come insalubre, per quanto indicato al n° 107 delle attività di prima classe di cui al D.M. 19 novembre 1981, perché l’esatta enunciazione di tale voce era: «Deposito e demolizione di autoveicoli…»32. Per questo caso, quindi, è lo stesso elenco ministeriale (allora vigente) a fornire un preciso motivo di esclusione; prevedendo necessariamente l’abbinamento, e quindi la compresenza, di due diverse attività fra di sé collegate: il deposito connesso con un’attività di demolizione. In assenza di una tale concomitanza non si verifica quella necessaria “stretta corrispondenza” fra l’attività realmente svolta ed il tipo astratto enumerato nell’elenco, venendo così a mancare l’elemento imprescindibile senza il quale non è possibile dar seguito ad una corretta classificazione.

E’ questa mancanza di conformità fra realtà concreta e fattispecie astratta che non poteva consentire l’emanazione di un legittimo provvedimento comunale di classificazione nei riguardi dell’attività esaminata. Appare pertanto evidente come «questa carenza» sia la vera causa dell’annullamento del
provvedimento di classificazione comunale, cui ha dato seguito il Giudice lombardo, e non certo il mero fatto che si trattasse di una attività di deposito (come invece si è lasciato intendere in più occasioni).
In merito al caso del deposito di oli minerali, gas auto e benzina, si possono fornire due spiegazioni distinte. Per un verso è evidente che tale attività non potesse essere classificata come insalubre, a causa della mancanza di corrispondenza fra l’attività di deposito di gas auto e la voce n° 127 di prima classe dell’allora vigente D.M. 12 febbraio 197133. Difatti, la fattispecie astratta indicata nell’elenco con tale numero, menzionava:
«Gas tossici dell’elenco allegato al regio decreto 9 gennaio 1927, n°147…»34, fra i quali non può certo ricomprendersi il “gas auto”.

Allo stesso modo, tale realtà (all’esame del Giudice veneto) non poteva essere ricondotta all’elenco ministeriale neppure per il tramite dell’altra voce di prima classe n° 53: «Benzina: produzione e lavorazione»35; questo perché – all’epoca – il mero deposito di benzina non era specificato fra i tipi di attività classificabili come insalubri. E’ chiaro, quindi, quale sia stato il vero motivo dell’annullamento di tale classificazione da parte del T.A.R.: quel tipo di deposito non era ricompreso fra le fattispecie astratte dell’elenco36, e l’amministrazione locale ha errato nel cercare di ricondurvelo, travisando e tracimando dalle specifiche indicazioni riguardanti le fasi: «produzione e lavorazione», che erano chiaramente indicate “a margine” di questa voce nel testo dell’elenco a quel tempo vigente. Sempre nell’ambito dello
stesso giudizio di fronte al Giudice veneto, appare diversa la situazione riguardante il deposito di oli minerali, perché, in tal caso, la condotta del comune non ci risulta affatto censurabile, ed è contro la decisione del tribunale amministrativo (limitatamente a questo caso specifico) che occorre “puntare il dito”. A ben vedere, infatti, per gli «oli minerali» era effettivamente prevista la specifica voce di insalubrità di prima classe n° 166, la quale, non avendo alcuna particolare indicazione “a margine”, circa le fasi ritenute insalubri, doveva intendersi estesa a tutte le fasi dell’attività in questione37. Quindi, la riconducibilità dell’attività di deposito di oli minerali al tipo astratto allora contenuto in elenco38, non poteva certo essere scartata se non sull’errato presupposto secondo cui “i depositi” (come categoria astrattamente individuata) sono sempre e comunque esclusi dalla classificazione in oggetto.

Questo nostro ricercare meticolosamente dei “motivi di censura” alternativi e diversi da quelli indicati dai Giudici amministrativi, o a questi attribuiti dalla dottrina che a tali decisioni si è rifatta, non deve essere scambiato per un cocciuto tentativo di volersi procurare la ragione “a tutti i costi”, in quanto il vero intento è solo e soltanto quello di perseguire una puntuale e rigorosa applicazione delle “regole” all’epoca vigenti; senza, d’altronde, aver disconosciuto che, delle tre voci di insalubrità utilizzate dal comune per la classificazione dell’attività di cui trattasi, le prime due fossero indubbiamente scaturite da scelte rivelatesi del tutto errate.


Per quanto riguarda il terzo caso (quello esaminato dal T.A.R. Piemonte), l’errore commesso dall’amministrazione comunale consiste nell’aver voluto classificare il deposito di bitumi, riconducendolo alla voce n° 52 di prima classe del D.M. 12 febbraio 1971. E si tratta proprio di un errore, perché, di seguito alla dizione «Asfalti e bitumi naturali, scisti bituminose» – a margine di tale voce – era indicata la precisazione “preparazione e lavorazione”; quindi, proprio nell’elenco ministeriale (allora vigente), veniva esplicitamente statuito che solo queste fasi dell’attività dovevano considerarsi insalubri e non quella di mero deposito. Ancora una volta, perciò, la vera ragione, cui è riconducibile la decisione del Giudice piemontese, consiste nella mancata corrispondenza dell’attività in esame con la dicitura dell’elenco ministeriale39, e non certo nell’aver fatto riferimento all’aforisma: «…i depositi non sono mai attività insalubri».

4. – Negazione di una «Presunzione di escludibilità» dei depositi

Dopo questi indispensabili chiarimenti le decisioni sopra indicate appaiono fortemente ridimensionate, non tanto nel risultato sostanziale da queste prodotto, quanto riguardo alle ragioni che ne sono state causa; potendo sostenere di aver eliminato da tali ragioni la “presunzione” di escludibilità delle attività di mero deposito. Di conseguenza è giunto il momento di cercare di smantellare definitivamente il pregiudizio secondo cui la “lavorazione di certe sostanze” sia il “requisito minimo” (necessario ed indispensabile) per poter considerare, o meno, una certa attività come “insalubre”; riducendo in tal modo al silenzio anche l’affermazione, che normalmente ne discende, secondo cui: «…in assenza di tale fase, il riferimento normativo di cui all’art. 216 T.U.LL.SS. non si attaglia all’attività oggetto d’esame, in quanto la norma espressamente prevede la classificazione di manifatture o fabbriche»40. Che nel 1934 si parlasse solo di manifatture e fabbriche, ma non di depositi (e stiamo volutamente trascurando quanto già detto riguardo al primo elenco delle industrie insalubri del 1895), è un fatto estremamente logico, perché rispondente e adeguato alla mentalità del tempo ed al grado di evoluzione normativa cui, allora, si era pervenuti. Il periodo in cui nasce il vigente T.U.LL.SS. (testo unico delle leggi sanitarie) vedeva come – pressoché – unica fonte di inquinamento: l’industria e l’attività produttiva; quindi non c’è (e non c’era) ragione per cui, all’epoca, ci si dovesse riferire – in maniera esplicita e puntuale – a qualcosa di diverso da essa.

Se questo valeva allora, oggi, secondo una necessaria interpretazione evolutiva (che – logicamente – deve essere utilizzata, sol pensando alle modifiche di “livello esponenziale” compiutesi in tutti i campi), ciò che bisogna considerare importante non è tanto “l’essere attaccati in modo eccessivo alle espressioni
letterali del legislatore del 1934”, quanto il prendere atto e riconoscere l’esistenza di una progressiva individuazione – operata da parte del Consiglio superiore di sanità – di quali siano quelle entità che risultano potenzialmente insalubri; senza potersi permettere di considerare “salubre per forza” una certa fattispecie (che non lo è) per il solo fatto che non risulti specificamente qualificabile come “attività produttiva”.
Ma “frugando bene” e “strizzando gli occhi”, per vedere le cose in maniera più adeguata, possiamo accorgerci che non occorre neppure questo sforzo interpretativo, perché non è affatto vero che, nel 1934 (ma neppure nel 1895), con l’indicazione generica «manifatture o fabbriche» si volessero escludere alcune attività di deposito. Anche stavolta è bene chiarire che non si tratta di una nostra petulante forzatura, ed a sostegno di questa affermazione è possibile citare MACCOLINI41 il quale osserva come, già nell’elenco ministeriale di cui al D.M. 12 luglio 191242, fossero comprese «attività che nulla avevano a che fare con industrie meccaniche e chimiche, come, ad esempio,… i depositi di ossa, di spazzatura, di baccalà e pesce, e di stracci…». A queste è possibile aggiungere – da un nostro attento esame di quel longevo decreto – anche i «depositi di fiammiferi di fosforo » ed i «depositi di solfuro di carbonio». Considerata tale evidenza ci sembra opportuno riutilizzare una citazione fatta da tale autore, a conferma
del fatto che “la forma non può travolgere la sostanza” in quanto «la ragione è figlia del fatto e non il fatto figlio della ragione». Se questo non bastasse, ricordiamo ancora una volta come nel primo elenco delle industrie insalubri del 1895, sia possibile riscontrare la presenza di attività di deposito, confermando come non ci possano essere dubbi sulla logicità di tali inclusioni, stante l’evidenza di come queste attività siano – allora come oggi – causa e fonte di insalubrità.

5. – Conclusioni

A questo punto, richiamando semplicemente tutto quanto finora indicato, e ricordando che è ormai chiaro come anche le attività artigianali, commerciali e di servizi, se ricomprese tipologicamente negli elenchi, non possono che considerarsi delle industrie insalubri, non v’è ragione di poter trattare in maniera diversa le attività di deposito, a condizione che siano, anch’esse, fedelmente riconducibili ad una delle voci dell’elenco ministeriale vigente. Se non risultassero abbastanza convincenti sia la precisazione fatta (in tal senso) dal Ministero della sanità: «…si riferisce a tutte le fasi della lavorazione, ivi compreso il deposito…»43, sia una timida indicazione da parte della giurisprudenza44 (secondo cui, ai fini della classificazione, è «…sufficiente…la fase di immagazzinamento e dell’estrazione di grassi vegetali…»), dovrebbero sicuramente esserlo le 79 le voci di insalubrità, contenute nel vigente elenco ministeriale del
settembre ’94, che – in modo esplicito – prevedono come insalubre anche la fase di deposito. L’evidenza e la logica, ormai, dovrebbero essere risultate sufficienti a debellare ogni tentativo di gretto accostamento a certe espressioni letterali sopra viste (giustificate solo in bocca al legislatore d'altri tempi); una cui tenace ed ottenebrata applicazione, oggi, non può che considerarsi conseguenza (e quindi vittima) di una lettura figlia di un campo visivo sicuramente ristretto ed inadeguato.
.
***
(**) DOTTORE IN GIURISPRUDENZA
CONSULENTE LEGALE AMBIENTALE
MEMBRO A.N.E.A. n° 335
silvanodiros@email.it – silvanodiros@yahoo.it




(*) Pubblicato in «L’Amministrazione Italiana», 1999, fasc. 10, pag. 1370 – 1379; in www.leggiweb.it (nella sezione articoli del «MENÙ PRINCIPALE»)
1 DI ROSA SILVANO, Industrie insalubri, ma non solo industrie, in «L’Amministrazione Italiana», 1999, fasc. 5, pag. 750 – 760.
2 TAR Lazio, Roma, sez. II, 28 settembre 1992, n° 1924, in «Rivista giuridica dell’Ambiente», 1993, fasc. n° 3/4, 534.
3 TAR Sicilia, Palermo, 4 luglio 1984, n° 1357, in «Trib. amm. reg.», 1984, I, 2901; TAR Lombardia, sez. II, 29 dicembre 1987, n° 629, in «Trib. amm. reg.», 1988, I, 425.
4 TAR Toscana, sez. I, 24 novembre 1998, n° 665, in «Trib. amm. reg.», 1999, I, 233.
5 TAR Liguria, sez. I, 27 novembre 1998, n° 549, in «Trib. amm. reg.», 1999, I, 156.
6 Approvato con D.M. sanità 5 settembre 1994, pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 1994.
7 Di cui 5 di prima classe e 5 di seconda classe.
8 Di cui 67 di prima classe e 2 di seconda classe.
9 Per quanto concerne questa specifica voce si rimanda al precedente lavoro: DI ROSA SILVANO, Anche un effuso può essere classificato come pericoloso – Come abituarsi ad un errore consolidato –, in «L’Amministrazione Italiana», 1999, fasc. 4, pag. 589 – 596.
10 D.M. Interno 21 aprile 1895, «che approva l’ Elenco delle Industrie Insalubri compilato dal Consiglio superiore di Sanità ».
11 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1987.
12 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 337 del 9 dicembre 1981.
13 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 1977.
14 Vds. DI ROSA SILVANO, Pericolosità delle industrie insalubri: astratta o concreta ? –PRIMA PARTE –, in «L’Amministrazione Italiana», 1998, fasc. 12, pag. 1816 –1828; DI ROSA SILVANO, Pericolosità delle industrie insalubri: astratta o concreta ? – SECONDA PARTE –, in «L’Amministrazione Italiana», 1999, fasc. 1, pag. 115 – 126;
15 Cfr.: TAR Campania – Napoli –, sez. III, 24 febbraio 1999, n. 530, in «Trib. amm. reg.», 1999, I, 1504.
16 art. 64: «Salvo quanto è stabilito dall’articolo precedente, le manifatture, le fabbriche e i depositi di materie insalubri o pericolose possono essere impiantati ed esercitati soltanto nei luoghi e con le condizioni determinate dai regolamenti locali. In mancanza di regolamenti il Podestà provvede sulla domanda degli interessati. Gli interessati possono ricorrere al Prefetto che provvede, sentito il consiglio provinciale sanitario, e se occorre, l’ ufficio del genio civile».
17 Approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 «Testo Unico delle leggi sanitarie», pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia 9 agosto 1934, n° 186.
18 DI ROSA SILVANO, Pericolosità delle industrie insalubri: astratta o concreta ? – PRIMA PARTE –, in «L’Amministrazione Italiana», 1998, fasc. 12, pag. 1822
19 TORREGROSSA Giovanni, voce Industrie pericolose, rumorose e insalubri, in «Enciclopedia Giuridica», Treccani, Roma, 1989, vol. XVI, pag. 1, punto 1.1.
20 Sostenendo implicitamente che tali fattispecie non rientrino fra le tipologie di cui al primo comma dell’ art. 216 del T.U.LL.SS.
21 Ed è a questa particolare situazione che è probabilmente opportuno ricondurre qualche sporadica decisione del giudice amministrativo che richiama ancora oggi tale norma in materia di industrie insalubri. Cfr. TAR Toscana, sez. I, 15 settembre 1990, n° 793, in «Trib. amm. reg.», 1990, I, 3938.
22 GIAMPIETRO Pasquale, Rassegna critica di giurisprudenza amministrativa sugli interventi ambientali ed igienico sanitari delle autorità locali, in «Regione governo loc.», 1985, (5), 47.
23 Secondo l’autore considerata requisito minimo perché si configuri la fattispecie dell’industria insalubre.
24 GIAMPIETRO Pasquale, Rassegna di giurisprudenza amministrativa e penale sulle industrie insalubri (classificazione, disciplina, poteri del sindaco, ecc.) - parte prima -, in «Comuni d'Italia», 1986, n° 12, 1664.
25 TAR Lombardia, Milano, sez. III, 25 ottobre 1983, n° 10, in «Ragiusan - Rass. giur. Sanità», 1984, fasc. n° 4, 136.
26DE MARCO Ignazio, Attività insalubri, inquinamento e giurisprudenza dei T.A.R., in «Foro amm.», 1976, II, 514, I° cpv.
27 TAR Veneto, 26 febbraio 1976, n° 213, in «Trib. amm. reg.», 1976, I, 1352.
28 TAR Piemonte, 6 novembre 1979, n° 501, in «Trib. amm. reg.», 1980, I, 86.
29 33Utilizzata per la classificazione da parte del comune, in quel caso specifico.
34 Come altrettanto fa oggi la voce di prima classe A 70 dell’ elenco approvato con il D.M. 5 settembre 1994.
35 La voce corrispondente nel vigente elenco ministeriale è la Ia B 70 «Idrocarburi: frazionamento, purificazione, lavorazione, deposito (esclusi i servizi stradali di sola distribuzione)»
36 Oggi avremmo una situazione diversa, perché – salvo il caso si tratti di un servizio stradale di sola distribuzione – anche il mero deposito di benzina è considerato e ricompreso fra le attività insalubri, e quindi è classificabile come tale.
37 Come chiaramente indicato dalla giurisprudenza e dalle direttive ministeriali: Cfr. TAR Liguria, 4 maggio 1978, n° 207, in «Trib. amm. reg.», 1978, I, 2744; ed anche Circolare 23 settembre 1971, n° 162, Ministero della Sanità - Direzione Generaledei Servizi di Igiene Pubblica Div. VI, pag. 8, punto 1); e la Circolare 19 marzo 1982, n° 19, prot. n° 403/8.2/459, Ministerodella Sanità - Direzione Generale dei Servizi di Igiene Pubblica Div. III, pag. 4, punto 1).
38 Cosa che oggi non è più possibile, perché la corrispondente voce dell’elenco vigente Ia B 88 contiene le specificazioni«lavorazione, rigenerazione» e non la fase di «deposito».T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 25 ottobre 1983, n° 10 (Vds. nota 25).30 T.A.R. Veneto, 26 febbraio 1976, n° 213 (Vds. nota 27).31 T.A.R. Piemonte, 6 novembre 1979, n° 501 (Vds. nota 28).32 Come altrettanto risulta essere oggi, nel vigente elenco ministeriale approvato con D.M. 5 settembre 1994, alla voce Ia C09.
39 Quindi un errore sostanziale e generale che inficia sempre e comunque un provvedimento di classificazione, qualsiasi sia il tipo di attività che ne risulti oggetto.
40 TAR Piemonte, 6 novembre 1979, n° 501, in «Trib. amm. reg.», 1980, I, 86.
41 MACCOLINI Roberto, commento a: Avicoltura "industria" insalubre , di Cacciavillani Ivone, in «Nuova Rassegna», 1974, I, 43.
42 D.M. Interno 12 luglio 1912, «che approva l’ Elenco delle Industrie Insalubri in riguardo al loro isolamento».
43 Circolare 19 marzo 1982, n° 19, prot. n° 403/8.2/459, Ministero della Sanità - Direzione Generale dei Servizi di Igiene Pubblica Div. III, pag. 4, punto 1).
44 TAR Liguria, 8 novembre 1979, n° 386, in «Trib. amm. reg.», 1980, I, 210.

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messaggio 24/3/2007 - 00:44
Messaggio #4


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LA MAGISTRATURA DEL LAVORO APRE UN FASCICOLO A CARICO DELLA ITALCEMENTI DI MONSELICE PER MORTI SOSPETTE


DOPO ANNI DI IMPEGNO DI INFORMAZIONE ATTIVITA' E DI INDAGINE IL COMITATO CITTADINO LASCIATECI RESPIRARE OTTIENE UN PRIMO SIGNIFICATIVO SUCCESSO FACENDO APRIRE UN’INCHIESTA DA PARTE DELLA MAGISTRATURA DEL LAVORO PER UNA LUNGA SERIE DI MORTI SOSPETTE DI EX DIPENDENTI DELLA ITALCEMENTI.


DALLE CONTINUE RILEVAZIONI EFFETTUATE DALL'ARPA SI E' ACCERTATO CHE LE CONTINUE EMISSIONI DI FUMI NOCIVI E LA PRODUZIONE DI ELEVATI LIVELLI DI INQUINAMENTO ACUSTICO ED AMBIENTALE HANNO ARRECATO GRAVI DANNI AI CITTADINI.


NELL'AREA SI SONO RISCONTRATI FENOMENI DI INQUINAMENTO COSI' GRAVI DA CAUSARE INGENTI DANNI ALLA SALUTE DEI CITTADINI, TANT'E' CHE I TASSI DI INCIDENZA DI TUMORI POLMONARI, TIROIDITE, FORME ASMATICHE E DI ALTRE MALATTIE RESPIRATORIE, ANCHE MORTALI, HANNO RAGGIUNTO LIVELLI ANOMALI E PREOCCUPANTI.

IL RISCHIO AMBIENTALE DOVUTO ALL'INQUINAMENTO DEL SUOLO, DELL'ACQUA, DELL'ARIA E
LE RICADUTE CONNESSE ALLE EMISSIONI PROVENIENTI DAL CEMENTIFICIO INTERESSANO NUMEROSE COMUNITÀ NEL RAGGIO DI ALCUNI CHILOMETRI.

LA MANCANZA DI INDAGINI EPIDEMIOLOGICHE SULLA POPOLAZIONE ESPOSTA ALLE RICADUTE PROVENIENTI DALLE EMISSIONI DEL COMPLESSO INDUSTRIALE, SONO FONTE DI PREOCCUPAZIONE.

"..... mio padre è morto con un tumore al cervello..." dichiara il figlio di Paolo Rando ex dipendente Italcementi


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MA IL PROBLEMA È SEMPRE QUELLO: COME DIMOSTRARE SCIENTIFICAMENTE CHE A SCATENARE IL SUO TUMORE SONO STATE LE POLVERI CHE LUI AVEVA INALATO E CHE PROVENIVANO DAL SACCHETTIFICIO DOVE LUI LAVORAVA, E CHE SI SAREBBERO DIMOSTRATE ESSERE FATALI PER LUI ?

A DIMOSTRARE LA RELAZIONE DI CAUSALITÀ DOVREBBE ESSERE L’ANALISI EPIDEMIOLOGICA.

Per questo il Comitato Cittadino Lasciateci Respirare ha chiesto l’istituzione di : una commisione di indagine epidemiologica estesa a tutto il territorio.

Il Comitato Cittadino Isola Pulita nell’esprimere piena solidarietà al Comitato Lasciateci Respirare, ai dipendenti della Italcementi e relative famiglie e all’intera cittadinanza di Monselice, si sta attivando in tutte le sedi di competenza affinché l’indagine della Magistratura del Lavoro SIA ESTESA A TUTTI gli stabilimenti del Gruppo Italcementi a livello nazionale in quanto dai dati a nostra disposizione risulta essere altrettanto grave la situazione sanitaria a Isola delle Femmine.

La discesa in campo dei medici per l’ambiente che hanno dichiarato la loro disponibilità ad essere di supporto tecnico scientifico e di analisi sul territorio delle problematiche sanitarie legate all’ambiente, ci darà l’opportunità di mettere a punto una proposta per l’istituzione di una commissione di indagine epidemiologica sul nostro territorio.

Comitato Cittadino Isola Pulita

http://isolapulita.splinder.com/
Labels: LA MAGISTRATURA DEL LAVORO ALLA ITALCEMENTI


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Comitato Cittadino Isola Pulita
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